Statuto

immagine di un libro con la bilancia della legge

STATUTO
(aggiornato al 15/06/2026)

Art. 1 Costituzione

1. E costituita l’associazione di volontariato denominata “Nucleo Operativo Difesa Civile Ambientale Sicurezza Cibernetica – O.d.V.”, siglabile: “N.O.Di.C.A.S. – O.d.V.” qui di seguito detta “Associazione”.

2. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L’Associazione ha sede nel Comune di Ariccia.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune.

3.Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L’Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può svolgere, in via principale, le seguenti attività di interesse generale, nel rispetto della normativa vigente.

  • Protezione civile e difesa civile

L’Associazione opera nell’ambito della protezione civile e della difesa civile non armata e può collaborare con le autorità competenti nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze.

In particolare può:

  • impiegare sistemi informatici, di telecomunicazione e mezzi tecnologici a pilotaggio remoto o a controllo automatizzato, ivi inclusi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS/SAPR), veicoli terrestri senza conducente (UGV), sistemi subacquei a controllo remoto (ROV/AUV) e piattaforme robotiche, per attività di ricognizione, monitoraggio, mappatura e supporto tecnico-logistico, nel rispetto della normativa vigente;
  • partecipare, su richiesta, alle attività di assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali, emergenze ambientali o eventi di origine antropica;
  • promuovere la cultura della prevenzione, della sicurezza e della resilienza delle comunità locali, anche attraverso l’uso di tecnologie digitali e aeree.

L’Associazione opera in posizione di neutralità politica e istituzionale e non svolge attività di natura militare né funzioni riservate alle Forze Armate o alle Forze di Polizia.

  • Telecomunicazioni, radioamatoriali e radiocomunicazioni di emergenza

L’Associazione opera, altresì, quale associazione radioamatoriale ai sensi degli articoli 138, 139 e 141 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative vigenti in materia di servizio di radioamatore.

L’attività di radiocomunicazione radioamatoriale costituisce attività strutturale, permanente e rilevante dell’ente ed è svolta nel rigoroso rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale, delle prescrizioni tecniche emanate dall’Autorità competente e delle condizioni contenute nelle autorizzazioni generali rilasciate ai singoli operatori.

Tale attività è finalizzata esclusivamente a scopi di istruzione individuale, intercomunicazione, sperimentazione tecnica e ricerca, nonché alla promozione della cultura tecnico-scientifica nel settore delle telecomunicazioni. Ogni utilizzo delle frequenze radioamatoriali avviene nei limiti previsti dalla normativa vigente, con esclusione di attività aventi natura commerciale o comunque non consentite dal servizio di radioamatore.

L’eventuale stazione radioamatoriale collettiva dell’Associazione è istituita previa presentazione delle comunicazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed è gestita nel rispetto delle condizioni tecniche e amministrative stabilite dall’Autorità competente.

La stazione è operata esclusivamente da soci in possesso di valida autorizzazione generale per il servizio di radioamatore. L’Associazione garantisce la corretta identificazione della stazione, la tenuta della documentazione prevista e l’osservanza dei limiti di potenza, frequenza e modalità operative stabiliti dalla legge.

Nell’ambito delle radio e telecomunicazioni, e nel rispetto delle competenze riservate agli enti istituzionali, l’Associazione può inoltre:

  • collaborare con altre associazioni radioamatoriali e organismi del settore per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo delle attività radiantistiche;
  • progettare, realizzare e gestire infrastrutture radioamatoriali, inclusi ponti ripetitori e sistemi di collegamento, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto delle assegnazioni di frequenza previste dalla normativa vigente;
  • richiedere e gestire, ove consentito dalla legge, autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di ponti ripetitori o sistemi radio su frequenze civili ad uso privato per protezione civile, esclusivamente per finalità istituzionali e di supporto alle comunicazioni.
  • gestire e mettere a disposizione, esclusivamente in ambito associativo o su richiesta delle autorità competenti, sistemi alternativi di telecomunicazione a supporto delle attività istituzionali di protezione civile
  • collaborare con enti pubblici, amministrazioni locali e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile sulla base di specifici accordi, convenzioni o atti formali, per il ripristino, il mantenimento e il potenziamento delle comunicazioni;
  • partecipare a esercitazioni autorizzate, attività formative e simulazioni operative, nel rispetto delle normative di settore.

Le attività svolte in ambito radioamatoriale e di telecomunicazioni di emergenza sono improntate ai principi di legalità, gratuità, assenza di fini di lucro, neutralità e rispetto delle competenze istituzionali.

L’Associazione non svolge attività di operatore di comunicazioni elettroniche né fornisce servizi di telecomunicazione al pubblico, salvo ove espressamente consentito e autorizzato dalla normativa vigente.

  • Sicurezza informatica e cibernetica

L’Associazione può promuovere la cultura della sicurezza informatica, della protezione dei dati e della difesa delle infrastrutture digitali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

In tale ambito può:

  • collaborare con istituzioni, enti pubblici e privati, università e centri di ricerca per attività di studio, formazione e supporto operativo;
  • supportare, su richiesta delle autorità competenti, attività di prevenzione, monitoraggio e gestione di eventi legati a incidenti informatici o minacce digitali;
  •  organizzare esercitazioni, simulazioni e attività formative per volontari e operatori;
  •  promuovere e realizzare corsi e iniziative di alfabetizzazione digitale e di educazione alla sicurezza informatica e cibernetica rivolti alla popolazione, con particolare attenzione ai minori, agli anziani e ai soggetti vulnerabili, finalizzati alla prevenzione delle frodi informatiche, del cyberbullismo, delle truffe online e dei rischi connessi all’uso delle tecnologie digitali.
  • Tutela dell’ambiente e protezione degli animali

L’Associazione può svolgere attività volte alla tutela dell’ambiente e degli animali.

In particolare può:

  • realizzare iniziative di sensibilizzazione e interventi pratici per la protezione del territorio, anche mediante l’uso di mezzi a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale, la prevenzione degli incendi, la sorveglianza forestale, ricerca/monitoraggio faunistico;
  • promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali e l’adozione di tecnologie a ridotto impatto ambientale;
  • sostenere programmi di tutela animale, monitoraggio faunistico e prevenzione del randagismo, nel rispetto della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  • Operare per il soccorso e l’assistenza agli animali nelle attività di protezione civile come da decreto del Capo Dipartimento n.167 del 21 gennaio 2026 ed eventuali successive modifiche.
  • impiegare i propri volontari, nel rispetto della normativa vigente, anche in attività di vigilanza zoofila e/o ambientale, previo svolgimento dei corsi di formazione previsti dalla disciplina di settore e subordinatamente al rilascio di eventuale decreto di nomina prefettizia o riconoscimento regionale. L’esercizio delle relative funzioni avviene esclusivamente nei limiti stabiliti dai provvedimenti di nomina individuale e dalla normativa applicabile e può comprendere, ove previsto, le funzioni di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle materie di competenza. Resta in ogni caso escluso l’esercizio di poteri riservati alle Forze di Polizia o ad altre Autorità istituzionali.
  • Cultura della legalità, della pace e della cittadinanza attiva

L’Associazione può promuovere i valori della legalità, della pace, della nonviolenza e della partecipazione civica.

A tal fine può:

  • organizzare incontri, campagne e attività educative sul rispetto delle regole democratiche, dei diritti umani e della convivenza civile;
  • sostenere iniziative di prepping cittadino, difesa civile non armata e di cittadinanza attiva.
  • Educazione, istruzione e formazione

L’Associazione può svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

In particolare può:

  • organizzare corsi di addestramento e formazione tecnica nei settori della protezione civile, sicurezza informatica, ICT, telecomunicazioni, radiocomunicazioni, ambiente, pilotaggio di droni terrestri, subacquei, volanti, radiotecnica per radioamatori;
  • realizzare percorsi formativi e divulgativi sulla prevenzione, l’innovazione tecnologica e la resilienza digitale.
  • Ricerca, innovazione e cooperazione

L’Associazione può favorire la ricerca e l’innovazione tecnologica.

In tale ambito può:

  • collaborare con università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche e private per attività di ricerca applicata, sviluppo tecnologico e formazione;
  • partecipare a progetti nazionali ed europei nei settori della protezione civile, sicurezza digitale, telecomunicazioni e resilienza infrastrutturale.
  • Cultura, comunicazione ed editoria sociale

L’Associazione può promuovere attività culturali e di comunicazione di interesse sociale.

In particolare può:

  • realizzare iniziative culturali, editoriali e multimediali;
  • diffondere i valori del volontariato, della sicurezza, della sostenibilità, dell’etica digitale e della solidarietà attraverso pubblicazioni e canali di comunicazione.
  • Turismo sociale e culturale

L’Associazione può promuovere forme di turismo responsabile e solidale finalizzate alla conoscenza del territorio, della cultura, della storia e del patrimonio ambientale, tecnologico e religioso.

  • Attività strumentali e accessorie

L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali, anche di natura economica e di autofinanziamento, purché strettamente funzionali al perseguimento delle finalità associative e nel rispetto della normativa vigente.

3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri,sudomanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea.  In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione

2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:

  1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  2. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  3. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  4. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;
  5. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
  7. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
  8. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri.  Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

  1. eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
  2. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  3. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  6. indire adunanze, convegni, ecc.;
  7. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  8. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  9. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  10. deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
  11. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
  12. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

  1. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiederela firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

  1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

  1. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  2. predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

2. L’Organo di controllo:

• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri in forma digitale:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

a) quote associative;

b) erogazioni liberali di associati e terzi;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;

f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

g) rendite patrimoniali;

h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economicheche residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.


 

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