Protezione Civile: obblighi su formazione, DPI, visite mediche e responsabilità (D.Lgs 81/08 e norme 2025)

protezione civile 2026, sicurezza volontari, D.Lgs 81/08, DPI, visite mediche, AIB, formazione obblighi

SENZA FORMAZIONE, DPI E CONTROLLO SANITARIO NON SI PUÒ OPERARE!

Sia il Presidente di un’associazione, sia il singolo volontario, oggi devono prestare maggiore attenzione agli aspetti legati alla sicurezza operativa.

Il quadro normativo – basato sul D.Lgs. 81/2008, sul D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), sul D.M. 13 aprile 2011 e aggiornato dal D.L. 159/2025 convertito nella L. 198/2025 – rafforza un principio ormai chiaro:

il volontariato di Protezione Civile non può essere gestito con improvvisazione.

Questo però non significa che il volontario diventi un lavoratore subordinato.

La normativa continua infatti a riconoscere la natura volontaria dell’attività, introducendo però obblighi più precisi in materia di:

  • formazione;
  • utilizzo dei DPI;
  • controllo sanitario;
  • organizzazione operativa;
  • gestione dei rischi.

Non si tratta solo di tutela individuale, ma anche di sicurezza collettiva e responsabilità organizzativa.


IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le principali norme che regolano il volontariato di Protezione Civile sono:

NormaContenuto
D.Lgs. 81/2008tutela della salute e sicurezza
D.M. 13 aprile 2011applicazione della sicurezza al volontariato di PC
D.Lgs. 1/2018organizzazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile
Decreto 12 gennaio 2012scenari operativi, formazione e controllo sanitario
D.L. 159/2025 conv. L. 198/2025aggiornamenti su sicurezza, controlli e responsabilità organizzative

Il D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, ha introdotto nel D.Lgs. 81/2008 l’art. 3-bis dedicato al volontariato organizzato di Protezione Civile.

La norma chiarisce che:

  • il volontario non è un lavoratore subordinato;
  • l’equiparazione al lavoratore riguarda esclusivamente gli aspetti di salute e sicurezza;
  • il sistema mantiene una disciplina speciale e diversa dal lavoro ordinario.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: OBBLIGO ORGANIZZATIVO FONDAMENTALE

Il D.Lgs. 81/08 prevede che chi opera in attività esposte a rischi debba ricevere informazione, formazione e addestramento adeguati.

Nel volontariato di Protezione Civile questo significa:

  • formazione generale sulla sicurezza;
  • formazione specifica per ogni scenario operativo;
  • addestramento pratico all’uso di mezzi, attrezzature e DPI.

Non tutte le attività hanno lo stesso livello di rischio.

Attività come:

  • Antincendio Boschivo (AIB);
  • telecomunicazioni;
  • logistica;
  • utilizzo motoseghe;
  • ricerca persone;
  • impiego mezzi speciali;

richiedono competenze differenti.

Per questo motivo:

un volontario NON DEVE essere impiegato in attività per cui non ha ricevuto formazione o addestramento adeguati rispetto allo scenario operativo previsto.

La mancanza di formazione può:

  • aumentare i rischi;
  • compromettere la sicurezza operativa;
  • incidere sulle responsabilità organizzative;
  • creare problemi assicurativi in caso di incidente.

DPI: OBBLIGO DI FORNITURA E CORRETTO UTILIZZO

I Dispositivi di Protezione Individuale sono regolati dal D.Lgs. 81/08 e devono essere:

  • adeguati al rischio;
  • conformi alle normative applicabili;
  • accompagnati da formazione e addestramento.

I DPI possono includere:

  • divisa tecnica;
  • calzature certificate;
  • guanti;
  • casco;
  • occhiali;
  • visiere;
  • dispositivi specifici previsti per lo scenario operativo.

Il principio oggi è molto chiaro:

non basta consegnare un DPI; il volontario deve essere formato anche sul suo corretto utilizzo.

La responsabilità non riguarda solo l’associazione:
anche il volontario deve utilizzare correttamente i DPI assegnati e rispettare le procedure operative previste.


CONTROLLO SANITARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA

Due istituti distinti

CONTROLLO SANITARIOSORVEGLIANZA SANITARIA
Verifiche mediche generaliAttività di medicina del lavoro
Valuta la compatibilità generale con l’attivitàValuta rischi specifici
Può prevedere controlli di basePuò richiedere medico competente e giudizio di idoneità
Dipende dallo scenario operativoSi applica solo in attività specifiche

La sorveglianza sanitaria non è automaticamente identica per tutti i volontari e per tutte le attività.

Dipende:

  • dallo scenario operativo;
  • dal livello di rischio;
  • dalle attività concretamente svolte;
  • dalle modalità previste dal decreto del 12 gennaio 2012 e successive modifiche.

In attività ad alto impegno fisico, come l’Antincendio Boschivo:

  • lo sforzo fisico è elevato;
  • l’esposizione a calore e fumo è significativa;
  • quindi sono richiesti controlli sanitari più specifici.

RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Le modifiche introdotte dal D.L. 159/2025 conv. L. 198/2025 hanno chiarito un punto importante:

il Presidente dell’associazione non coincide automaticamente con il “datore di lavoro” nel senso tipico del lavoro subordinato.

Resta però il legale rappresentante dell’organizzazione e ha obblighi precisi.

Deve:

  • garantire formazione e addestramento;
  • organizzare le attività in sicurezza;
  • fornire DPI adeguati;
  • assicurare il rispetto delle procedure operative;
  • verificare il rispetto dei limiti operativi previsti.

Se queste condizioni non vengono rispettate:

  • possono emergere responsabilità organizzative;
  • possono configurarsi responsabilità civili;
  • nei casi più gravi, anche responsabilità penali.

Le responsabilità però non sono automatiche.

Vanno sempre valutate in relazione:

  • ai fatti concreti;
  • al danno eventualmente causato;
  • al nesso causale.

RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO

Anche il volontario ha obblighi precisi.

Deve:

  • partecipare alla formazione prevista;
  • utilizzare correttamente i DPI;
  • rispettare le procedure operative;
  • evitare attività per cui non è formato o autorizzato;
  • segnalare eventuali condizioni incompatibili con l’attività svolta.
  • sottoporsi a eventuali controlli sanitari e profilassi vaccinali

Il volontario impiegato nelle attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile può, in alcuni casi specifici, essere qualificato come incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p.

Questa qualifica però:

  • non è automatica;
  • non è permanente;
  • dipende dalle attività concretamente svolte.

OBBLIGO DI INTERVENTO: ATTENZIONE AGLI EQUIVOCI

Spesso viene citato l’art. 593 c.p. sull’omissione di soccorso.

È importante però chiarire bene un punto:

l’art. 593 riguarda il dovere generale previsto per ogni cittadino e non crea automaticamente un obbligo operativo permanente per il volontario di Protezione Civile.

Nel sistema di Protezione Civile:

  • l’impiego operativo avviene nell’ambito dell’organizzazione;
  • le attività seguono procedure di attivazione;
  • il volontario opera secondo ruoli, limiti e autorizzazioni previste.

Questo significa che il volontario non deve improvvisare attività per cui non è formato o autorizzato.

Un esempio pratico

Un volontario di Protezione Civile fuori servizio assiste a un incidente stradale.

Come qualsiasi cittadino:

  • deve allertare i soccorsi;
  • può segnalare il pericolo in modo prudente;
  • può prestare assistenza compatibile con le proprie competenze e con le condizioni di sicurezza.

Questo però NON significa che possa automaticamente:

  • gestire la viabilità;
  • creare posti di controllo;
  • svolgere attività riservate alle forze di polizia;
  • eseguire manovre sanitarie invasive;
  • utilizzare attrezzature per cui non è abilitato.

Per esempio:

un volontario fuori servizio può chiamare il 112, segnalare con prudenza la presenza del pericolo agli altri automobilisti e assistere una persona cosciente, ma non può improvvisarsi operatore di polizia stradale o soccorritore sanitario.

Un volontario attivato?

Un volontario regolarmente attivato all’interno di uno scenario operativo organizzato.

  • opera sotto coordinamento;
  • svolge compiti definiti;
  • assume responsabilità legate alle funzioni concretamente esercitate.

Per questo motivo il principio corretto non è:

“Il volontario deve intervenire sempre e comunque.”

Il principio corretto è:

il volontario deve operare entro i limiti della propria formazione, del proprio ruolo operativo e delle procedure previste.


IL PRINCIPIO CHIAVE: EVITARE L’IMPROVVISAZIONE

Negli ultimi anni il sistema di Protezione Civile è cambiato molto.

Prima spesso bastava “esserci”.

Oggi invece servono:

  • organizzazione;
  • competenze;
  • formazione;
  • gestione dei rischi;
  • preparazione operativa.

Il D.L. 159/2025 conv. L. 198/2025 va proprio in questa direzione.

L’obiettivo non è burocratizzare il volontariato.

L’obiettivo è ridurre:

  • improvvisazione;
  • rischi operativi;
  • utilizzo scorretto di attrezzature;
  • impiego di volontari non preparati per specifici scenari.

CONCLUSIONE

Un volontario non può essere impiegato in attività operative quando mancano elementi essenziali rispetto allo specifico scenario di rischio, come:

  • formazione adeguata;
  • addestramento necessario;
  • DPI appropriati;
  • eventuali requisiti sanitari previsti.

Intervenire senza adeguata preparazione può aumentare i rischi:

  • per il volontario;
  • per gli altri operatori;
  • per la popolazione assistita;
  • per l’organizzazione stessa.

ufficio.stampa
Author: ufficio.stampa

Related Post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

errore: I contenuti di questo sito, sono protetti!